Licenziamento durante l’emergenza Covid: cause di nullità
La Corte di Cassazione stabilisce che il divieto di licenziamento non opera se i lavoratori vengono effettivamente riassunti dall'appaltatore subentrante, a condizione che le nuove condizioni contrattuali siano in linea con quelle precedenti La nullità del licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo durante l’emergenza Covid (art. 46 del dl. n. 18/2020) è esclusa solo dall’assunzione del lavoratore presso l’impresa che è subentrata nell’appalto e dall’insussistenza di un rifiuto legittimo del dipendente. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19185/2024. Per i giudici non opera il divieto del licenziamento solo i lavoratori licenziati dall’appaltatore uscente in conseguenza della successione...
Continue reading