Decreto Attuativo in materia di agenti sportivi in attuazione al D.lgs. 37/2021
Il 2 dicembre 2025 è stato emanato il DPCM n. 218, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2026 ed entrato in vigore il 3 febbraio 2026, che dà attuazione al decreto legislativo n. 37/2021, disciplinando in modo organico i rapporti di rappresentanza tra atleti e società sportive, nonché l’accesso e l’esercizio della professione di agente sportivo.
1. Il Registro nazionale degli agenti sportivi
Elemento cardine del nuovo assetto normativo è il Registro nazionale degli agenti sportivi, gestito tramite un sistema informatico centralizzato. Il Registro è articolato in quattro sezioni:
- agenti sportivi,
- società di agenti sportivi,
- agenti stabiliti (UE/SEE/Svizzera),
- agenti domiciliati per attività temporanee.
Vi confluiscono anche i contratti di mandato sportivo, che devono essere depositati presso le Federazioni competenti.
2. Requisiti per l’abilitazione e l’iscrizione
Dal 3 febbraio 2026, per esercitare la professione è necessaria l’iscrizione al Registro, subordinata al possesso di:
- titolo abilitativo (prova generale del CONI + prova speciale presso la Federazione sportiva);
- assenza di condanne penali per reati incompatibili (art. 4 d.lgs. 37/2021);
- assenza di conflitti di interesse con Federazioni, leghe, società sportive.
Restano validi i titoli rilasciati prima del 31 marzo 2015 o ai sensi della normativa previgente, nonché quelli riconosciuti nell’ambito UE/SEE/Svizzera.
3. Procedure digitali e tempistiche
Ogni domanda di iscrizione o rinnovo dovrà essere presentata esclusivamente online, allegando la documentazione prevista (dati anagrafici, titolo, assicurazione RC, dichiarazioni e versamenti). Il procedimento prevede: verifica della Federazione, accoglimento, richiesta di integrazioni o rigetto, analogo iter innanzi al CONI. Federazioni e CONI la risposta alla domanda di iscrizione dovrebbero inviarla nei 20 giorni successivi.
L’iscrizione ha validità annuale (1° gennaio – 31 dicembre) e il rinnovo va richiesto almeno 60 giorni prima della scadenza.
4. Obblighi professionali
Sono introdotti obblighi generali per tutti gli iscritti:
- copertura assicurativa professionale senza franchigia, con validità annuale;
- aggiornamento professionale per almeno 20 ore annue, da completare entro il 1° novembre.
Il mancato rispetto comporta conseguenze disciplinari.
5. Agenti stranieri: normativa più rigorosa
Il decreto distingue tra:
- agenti stabiliti (UE/SEE/Svizzera): titolo riconosciuto + eventuale misura compensativa;
- agenti domiciliati extra UE: iscrizione solo con collaborazione con agente italiano iscritto, residenza estera e attività documentata.
6. Società di agenti e società sportive
Le società di agenti sportivi possono iscriversi al Registro solo se composte da soggetti abilitati. L’iscrizione richiede il deposito di statuto, elenco soci, documentazione societaria aggiornata.
Le società sportive (ASD, SSD) sono obbligate a:
- verificare l’iscrizione dell’agente prima del conferimento dell’incarico;
- tenere tracciabilità dei mandati e delle provvigioni;
- inviare al Dipartimento per lo Sport, entro il 31 dicembre, l’elenco dei mandati conferiti e i compensi versati.
7. Esame di abilitazione
Il decreto conferma la struttura a due prove:
- generale (CONI): diritto sportivo, privato e amministrativo;
- speciale (Federazioni): orale o scritta su normativa federale.
La prova generale ha validità biennale.
8. Sanzioni e controlli
Il nuovo regime sanzionatorio prevede:
- censura;
- sanzioni pecuniarie;
- sospensione fino a 36 mesi;
- annotazione per esercizio abusivo.
È prevista la segnalazione all’autorità giudiziaria in caso di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.), oltre alla responsabilità disciplinare per club e tesserati che si avvalgano di agenti non iscritti.
9. Attuazione e adeguamenti
CONI e Federazioni hanno sei mesi per adeguare i propri regolamenti. Il decreto è stato adottato previo parere del Consiglio di Stato, dell’AGCM e del Garante per la Privacy, consolidando così la legittimità e la coerenza del nuovo impianto normativo.