Facebook

Linkedin

Search

Digital Assets, NFT e diritto d’immagine degli atleti: avatar, intelligenza artificiale e nuove frontiere della tutela.

La rapida espansione degli asset digitali — in particolare dei Non-Fungible Token (NFT) — e l’affermarsi delle tecnologie di intelligenza artificiale hanno introdotto questioni giuridiche di crescente complessità nel panorama del diritto sportivo e della proprietà intellettuale.

Il diritto d’immagine dell’atleta, tradizionalmente disciplinato nell’ambito dei contratti di sponsorizzazione e delle norme federali, si confronta oggi con scenari del tutto inediti. La tokenizzazione dell’immagine, delle performance sportive e persino di momenti iconici della carriera di un atleta ha generato un mercato di rilevante valore economico, in larga parte ancora privo di una regolamentazione organica a livello nazionale ed europeo.

A questa dinamica si aggiunge oggi una frontiera ulteriore: la creazione di avatar e la riproduzione sintetica dell’immagine dell’atleta mediante sistemi di intelligenza artificiale generativa. La possibilità di generare, animare e far “agire” la rappresentazione digitale di uno sportivo — financo in contesti, dichiarazioni o prestazioni mai realmente avvenute — solleva interrogativi inediti in tema di consenso, autenticità e controllo sull’utilizzo della propria identità. Il fenomeno dei contenuti sintetici, comunemente noti come deepfake, espone l’atleta al rischio di un impiego non autorizzato e potenzialmente lesivo della propria immagine e reputazione, in un quadro normativo che il legislatore europeo ha iniziato a presidiare anche attraverso la disciplina sull’intelligenza artificiale.

Sul piano contrattuale, occorre verificare con rigore se i diritti ceduti negli accordi di licenza preesistenti ricomprendano o meno lo sfruttamento in ambienti digitali e la riproduzione mediante avatar o sistemi di IA. L’assenza di clausole specifiche può generare contestazioni significative, tanto tra atleta e società sportiva, quanto nei confronti di soggetti terzi che abbiano proceduto alla coniazione e alla commercializzazione di asset digitali senza titolo idoneo.

Dal punto di vista della tutela, vengono in rilievo sia gli strumenti propri del diritto della proprietà intellettuale — con particolare riferimento al diritto d’autore e ai diritti connessi — sia le norme in materia di concorrenza sleale e di protezione della personalità.

È un ambito in evoluzione continua, nel quale la consulenza legale specializzata rappresenta un presidio indispensabile per atleti, società e operatori del settore.