Il consenso informato: quando la firma non basta.
Il consenso informato rappresenta uno dei pilastri del rapporto tra medico e paziente e uno degli ambiti di maggiore contenzioso nell’attuale panorama della responsabilità sanitaria. La disciplina di riferimento è oggi rinvenibile nella Legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, il cui art. 1 stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito in assenza del consenso libero e informato della persona interessata, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. La mera sottoscrizione di un modulo prestampato è condizione necessaria ma non sufficiente a escludere la responsabilità del sanitario in caso di esito infausto dell’intervento.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha elaborato nel tempo una nozione sostanziale di consenso informato, che va ben oltre l’adempimento formale documentale. Il consenso è valido solo se preceduto da un’informazione completa, comprensibile e personalizzata, che metta il paziente nelle condizioni di comprendere la natura dell’intervento, i rischi prevedibili, le alternative terapeutiche disponibili e le conseguenze del rifiuto del trattamento.
Sul piano della responsabilità civile, la violazione del dovere di informazione può dar luogo a due distinte forme di danno risarcibile: il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione — configurabile anche in assenza di un danno alla salute — e il danno biologico derivante dall’intervento, qualora il paziente dimostri che, se correttamente informato, non avrebbe prestato il consenso. Tale doppio binario risarcitorio è stato sistematizzato dalla Corte di Cassazione, Sezione III civile, con la sentenza 11 novembre 2019, n. 28985, che ha chiarito i presupposti e gli oneri probatori per il riconoscimento di ciascuna delle due voci di danno.
Sul piano penale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 21 gennaio 2009 (ud. 18 dicembre 2008), n. 2437, hanno affermato che il trattamento medico-chirurgico eseguito in assenza di un valido consenso, ove ne derivi un esito infausto, può assumere rilevanza ai sensi dell’art. 610 c.p. (violenza privata), distinguendo tale fattispecie da quella delle lesioni personali ex art. 582 c.p., la cui configurabilità resta circoscritta a ipotesi più limitate legate alla colpa del sanitario nell’esecuzione dell’intervento.
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