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Licenziamento illegittimo: limite dell’indennità per giustificato motivo oggettivo

“La misura massima dell’indennità per licenziamento illegittimo per giustificato motivo oggettivo può essere applicata solo se sono presenti congiuntamente l’anzianità ultraventennale e il requisito dimensionale aziendale: in assenza del secondo, l’indennità deve essere ridotta a 6 mensilità.”

Cass. ord. n. 13741/2025 ha rigettato la possibilità di estendere unilateralmente l’indennità massima in assenza del requisito dimensionale dell’impresa, anche se il lavoratore ha lunga anzianità.

Nel caso sottoposto al giudice, un lavoratore era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo e impugnava l’illegittimità del licenziamento chiedendo che gli venisse riconosciuta l’indennità nella misura massima prevista (oltre le 6 mensilità). La Cassazione, intervenendo sull’interpretazione dell’art. 8 L. 604/1966, ha osservato che l’eventuale ampliamento della misura oltre le 6 mensilità (cd. maggiorazione) è consentito solo se sussistono due condizioni congiunte:

  1. anzianità ultraventennale (tipicamente > 20 anni), e
  2. che l’impresa superi una certa dimensione (requisito dimensionale).

Poiché nel caso di specie mancava il requisito dimensionale, la Suprema Corte ha ridotto l’indennità al limite ordinario (6 mensilità). Questo conferma che anche nei contratti a tutele crescenti, l’interprete giuridico non può ignorare i vincoli legali e l’equilibrio tra tutela del lavoratore e certezza del diritto aziendale.