Facebook

Linkedin

Search

Responsabilità del medico e della struttura sanitaria: due regimi a confronto.

La Legge n. 24/2017, comunemente nota come Legge Gelli-Bianco, ha introdotto una distinzione fondamentale nella disciplina della responsabilità sanitaria, che ancora oggi costituisce il punto di riferimento normativo per chiunque si trovi coinvolto in un contenzioso medico-legale.

La riforma ha operato una scissione netta tra la responsabilità della struttura sanitaria — pubblica o privata — e quella del singolo esercente la professione medica. La struttura risponde a titolo contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c., anche per fatto del personale di cui si avvale, con conseguente inversione dell’onere probatorio a carico della medesima. Il medico dipendente, invece, risponde a titolo extracontrattuale ex art. 2043 c.c., con un regime probatorio diverso e un termine di prescrizione più lungo.

Tale distinzione ha implicazioni pratiche di rilievo. Sul piano processuale, il paziente che agisce nei confronti della struttura beneficia di un regime più favorevole sotto il profilo dell’onere della prova: è sufficiente allegare l’inadempimento e il danno subito, spettando alla struttura dimostrare che l’evento è riconducibile a cause non imputabili. Nei confronti del medico, invece, il danneggiato è tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito.

Un ulteriore elemento di complessità è introdotto dall’art. 5 della Legge Gelli-Bianco, che valorizza le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali accreditate dalla comunità scientifica come parametro di valutazione della condotta del sanitario, con significative ricadute anche in sede penale.

Orientarsi in questo sistema richiede competenze specifiche che integrano il diritto civile, quello penale e il diritto sanitario. Un approccio multidisciplinare è la chiave per tutelare adeguatamente i diritti di tutte le parti coinvolte.