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Cassazione – Sentenza 11 giugno 2025, n. 15594 – La Corte ha sottolineato il principio della collegialità nell’incarico medico-legale .

Il caso riguardava una causa di responsabilità sanitaria: un solo consulente medico-legale aveva redatto la CTU sul decesso della paziente, senza coinvolgere uno specialista del settore clinico pertinente.

Tribunale e Corte d’Appello (Venezia) avevano ritenuto legittima la CTU, poiché disposta in sede di ATP prima dell’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco (art. 15 L. n. 24/2017).

Decisione della Cassazione

Applicazione dell’art. 15 L. 24/2017: La norma è applicabile ai giudizi di merito iniziati dopo il 1° aprile 2017, anche se la CTU preventiva è stata disposta anteriormente.

Collegialità inderogabile: Nei giudizi per responsabilità medica, l’art. 15 impone per la CTU: almeno un medico-legale; uno o più specialisti della branca clinica coinvolta.

La norma ha natura improrogabile: la sua inosservanza causa la nullità della decisione fondata sulla CTU.

Autonomia dei procedimenti: l’ATP ex art. 696-bis e il giudizio di merito sono distinti: l’ATP può seguire norme temporaneamente antecedenti, ma il processo di merito deve rispettare le regole vigenti al suo inizio.

Nullità insanabile: La violazione del requisito collegiale integra una nullità di ordine pubblico (artt. 156/157 c.p.c.), rilevabile anche d’ufficio in Cassazione.

Implicazioni e commento, scientificità e completezza peritali: La Corte ribadisce che solo un collegio CTU con competenze medico-legale + specialistica può garantire un esame tecnico rigoroso, completo ed equilibrato.

Norma a tutela della qualità: Art. 15 L. 24/2017 non è facoltativo: è stato introdotto per vincolare i giudici a provvedimenti peritali solidi in processi altamente tecnici.

Chiarezza applicativa: la Cassazione, distinguendo tra ATP e merito, esclude cavilli cronologici: la norma ha efficacia per i procedimenti di merito successivi al 1° aprile 2017.

Ripercussioni pratiche: In mancanza di CTU collegiale conforme, la sentenza è nulla: si riapre il processo tecnico oppure si ferma l’iter giudiziario.

La Cassazione n. 15594/2025 sancisce un principio di grande rilievo nel contesto della responsabilità sanitaria: la collegialità della CTU con competenze eterogenee non è configurabile ma doverosa. La sua inosservanza determina una nullità insanabile della sentenza basata sull’attività peritale, difettosa per carenza di scientificità e completezza. Questa pronuncia rafforza la funzione garantista della Gelli-Bianco, traducendo l’art. 15 in un vincolo reale sull’attività giudiziaria.