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Luglio
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Art. 12 del D.Lgs. 36/2021, come modificato dal D.L. 75/2023 convertito in L. 112/2023 e infine dal D.L. 89/2024: cd. Vincolo sportivo.
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Riferimenti normativi
- Art. 12 D.Lgs. 36/2021 (cd. Riforma dello Sport): prevede la progressiva abolizione del vincolo sportivo, che storicamente subordinava l’atleta alla società anche oltre la durata del contratto/tesseramento.
- D.L. 89/2024, art. 6: stabilisce la scadenza definitiva del vincolo sportivo al 1° luglio 2025, anche per i rinnovi automatici di rapporti precedenti, con validità retroattiva e generale.
- In attuazione: D.Lgs. 36/2021, artt. 30-31 sul lavoro sportivo e premi di formazione.
Contenuto normativo
Dal 1° luglio 2025, il vincolo sportivo:
- decade per tutti i tesserati, dilettanti o professionisti;
- non potrà più essere imposto tramite automatismi regolamentari;
- potrà persistere solo su base volontaria, con vincolo biennale firmato da atleti fra 16-20 anni.
Il vincolo biennale volontario è:
- applicabile solo con consenso scritto dell’atleta;
- rinnovabile fino a un massimo di tre volte (20 anni);
- accompagnato da obbligo di pagamento del premio di formazione tecnica.
Premio di formazione tecnica
Le federazioni devono prevedere meccanismi compensativi per le società che hanno investito nella formazione sportiva:
- il premio è dovuto al momento della sottoscrizione di un primo contratto di lavoro sportivo o di vincolo volontario;
- l’importo è determinato secondo parametri federali (es. FIGC: categoria, durata tesseramento, fascia età);
- si garantisce un equilibrio fra libertà contrattuale dell’atleta e tutela degli investimenti formativi della società.
Effetti principali
Tesserati: Acquisiscono libertà piena dal 1° luglio 2025; niente più tesseramenti “coatti”.
Società: Perdono lo strumento del vincolo automatico; dovranno utilizzare contratti e premi.
Federazioni: Obbligo di regolamentare premi e gestione digitale (es. FIGC con portale premi).
Sistema giuridico: Transizione dal diritto sportivo “chiuso” a un modello contrattuale civile, coerente con art. 2 e 41 Cost.