La Cassazione sul “ritardo diagnostico”.
“In caso di ritardo diagnostico, l’onere della prova circa il nesso causale grava sulla struttura sanitaria: il danneggiato deve allegare elementi idonei a far emergere che, con diagnosi tempestiva, l’evento avrebbe potuto essere evitato secondo il criterio del ‘più probabile che non’.” Nell’ordinanza n. 2122/2025, il giudice ha confermato un principio consolidato di doppio profilo: Onere della prova: spetta al paziente (o ai suoi eredi) produrre elementi, anche presuntivi, che rendano ragionevole la presunzione che la diagnosi tempestiva avrebbe impedito l’evento dannoso. “Più probabile che non”: il nesso causale deve essere dimostrato secondo il criterio probabilistico, non con certezza assoluta, ma con...
Continue reading